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FAQ

  1. Da quando è possibile presentare la domanda di agevolazione?
    La domanda di agevolazione potrà essere presentata dalle ore 9:00 del 27 dicembre 2023 ed entro e non oltre le 18:00 del 23 gennaio 2024.

  2. Quali sono i beneficiari delle agevolazioni previste dal bando?
    I soggetti beneficiari e i requisiti di ammissibilità sono indicati all’articolo 3 del Decreto direttoriale del 13 novembre 2023.

  3. A cosa è finalizzata l’agevolazione?
    Oggetto dell’agevolazione è la realizzazione di un progetto di promozione all’estero di un marchio collettivo o di certificazione che deve prevedere due o più delle iniziative indicate all’art. 5 del Decreto direttoriale del 13 novembre 2023.

  4. Quali sono le spese ritenute ammissibili?
    Sono ammissibili le spese per l’acquisizione di servizi specialistici, relativi alle seguenti iniziative:
    a) Fiere e saloni internazionali, b) Eventi collaterali alle manifestazioni fieristiche internazionali, c) Incontri bilaterali con associazioni estere, d) Seminari in Italia con operatori esteri e all’estero, e) Azioni di comunicazione sul mercato estero, anche attraverso GDO e canali on-line, f) Creazione di comunità virtuali a supporto del marchio come dettagliate all’art. 5 del Decreto direttoriale del 13 novembre 2023.

  5. Da quando sono ammissibili le spese?
    Sono ammissibili le spese sostenute per l’acquisizione dei servizi specialistici esterni comprovate da titoli di spesa emessi a far data dal 2 ottobre 2023.

  6. In che misura è concessa l’agevolazione?
    L’agevolazione è concessa nella misura del 70% delle spese valutate ammissibili.

  7. Qual è l’importo massimo dell’agevolazione?
    L’importo massimo dell’agevolazione in favore di ciascun soggetto beneficiario non può superare 150.000,00 euro a fronte di una o più domande di agevolazione aventi ad oggetto marchi collettivi o di certificazione differenti. E’ possibile presentare una sola domanda di agevolazione per ciascun marchio collettivo o di certificazione registrato.

  8. Esiste un importo minimo di agevolazione concedibile?
    Sì, non è possibile presentare una domanda per un importo di agevolazione inferiore a 20.000,00 Euro.

  9. Qual è il termine per la realizzazione del progetto di promozione del marchio?
    Il progetto deve essere concluso entro 6 mesi dalla notifica di concessione dell’agevolazione.

  10. È possibile ottenere un’eventuale proroga?
    Il soggetto beneficiario, in via del tutto eccezionale, può chiedere fino a 30 giorni prima della scadenza del progetto, nelle forme descritte all’art. 12 del Decreto direttoriale del 13 novembre 2023, una proroga del termine di durata del progetto, non superiore a 2 mesi, con istanza motivata, soggetta ad approvazione del soggetto gestore.
    La domanda di agevolazione (Allegato 1) e il Progetto di promozione del marchio (Allegato 2) devono, a pena di inammissibilità, essere firmati digitalmente dal Legale Rappresentante del soggetto richiedente.
    Alla domanda di agevolazione deve essere allegata idonea documentazione (statuto, atto costitutivo, ecc.) da cui risulti il potere di rappresentanza di colui che sottoscrive la domanda.

  11. Come viene comunicato l’esito dell’istruttoria?
    L’istruttoria si conclude con l’ammissibilità della domanda e la determinazione dell’importo totale di spese ammissibili e della relativa agevolazione concedibile, ovvero con il diniego dell’agevolazione, debitamente motivato. Il provvedimento di diniego è notificato al soggetto interessato, nelle forme descritte all’art. 12 del Decreto direttoriale del 13 novembre 2023.

  12. È previsto un monitoraggio dei progetti da parte dell’ente promotore?
    In ogni momento il soggetto gestore e il Ministero dello Sviluppo Economico possono effettuare controlli anche a campione sui progetti finanziati, al fine di verificare le condizioni per la fruizione e il mantenimento delle agevolazioni medesime, nonché l’attuazione dei progetti.

  13. È possibile presentare domanda di agevolazione avente ad oggetto un marchio collettivo o di certificazione registrato presso EUIPO?
    No, non è possibile partecipare al bando se il marchio non è registrato presso l’UIBM, come previsto all’art. 3, comma 2 del Decreto Direttoriale.

  14. Sono ammessi all’agevolazione i marchi non ancora registrati presso l’UIBM o per i quali è stata solo presentata la domanda di registrazione?
    No. Ai sensi dell’art. 3, comma 2, del Decreto Direttoriale, i soggetti beneficiari, al momento della presentazione della domanda, devono essere titolari di un marchio collettivo o di certificazione già registrato ex artt. 11 e 11 bis del Codice della Proprietà Industriale (CPI) come modificato dal decreto legislativo 20 febbraio 2019, n. 15, ovvero essere in possesso di idoneo titolo per l’uso e/o la gestione di un marchio collettivo o di certificazione già registrato.

  15. Sono riconosciute le spese per il personale interno?
    No, l’art. 5, comma 1, del Decreto Direttoriale fa espresso riferimento all’acquisizione dei servizi specialistici esterni al fine di valorizzare all’estero marchi collettivi e/o di certificazione.

  16. Le fatture devono riportare il cup?
    Sì. In applicazione dell’obbligo previsto dall’art. 5, comma 6 del D.L. n. 13/23, convertito con modificazioni con L. 41/2023, il bando Marchi Collettivi 2023, ai sensi dell’Articolo 9 comma 2 lettera b. prevede che tutte le fatture, pena la non ammissibilità della spesa, debbano riportare il Codice Unico di Progetto (CUP) assegnato dal soggetto gestore con il provvedimento di concessione. Unitamente al CUP dovrà essere apposta la dicitura “Spesa richiesta a valere sul Bando Marchi Collettivi 2023 (Decreto direttoriale 0343846 del 13 novembre 2023 – G.U.R.I. n. 299 del 23 dicembre 2023)”

  17. Per le fatture emesse a far data dal 2 ottobre 2023 e prima della ricezione del provvedimento di concessione come viene aggiunto il cup?
    Per le fatture emesse prima dell’eventuale concessione dell’agevolazione, le imprese beneficiarie dovranno provvedere all’integrazione per l’apposizione del CUP, successivamente assegnato dal soggetto gestore con il provvedimento di concessione, secondo le modalità descritte di seguito:
    •    le Fatture elettroniche dovranno essere regolarizzate mediante la predisposizione di un altro documento elettronico, da allegare al file della fattura in questione, contenente sia i dati necessari per l'integrazione, sia gli estremi della fattura stessa, secondo le modalità indicate dalla circolare dell’Agenzia delle entrate n. 14/E del 2019, punti 6.2, 6.4. In particolare, potrà essere utilizzato il codice di autofattura/integrazione TD01/TD20 (si veda la Guida alla compilazione delle fatture elettroniche dell’Agenzia delle Entrate); unitamente al CUP dovrà essere apposta la dicitura “Spesa richiesta a valere sul Bando Marchi Collettivi 2023 (Decreto direttoriale 0343846 del 13 novembre 2023 – G.U.R.I. n. 299 del 23 dicembre 2023)”;
    •    le Fatture cartacee (in tutti i casi in cui il fornitore dei servizi non sia obbligato per legge all’emissione di fatture elettroniche) dovranno essere regolarizzate mediante l’apposizione del CUP sull’originale, sia di acconto che di saldo, con scrittura indelebile, anche mediante l’utilizzo di un apposito timbro; unitamente al CUP dovrà essere apposta la dicitura “Spesa richiesta a valere sul Bando Marchi Collettivi 2023 (Decreto direttoriale 0343846 del 13 novembre 2023 – G.U.R.I. n. 299 del 23 dicembre 2023)”;
    •    le Fatture estere (in tutti i casi in cui il fornitore dei servizi sia privo di stabile organizzazione nel territorio dello stato) dovranno essere regolarizzate mediante l’apposizione del CUP sull’originale di ogni fattura cartacea, sia di acconto che di saldo, con scrittura indelebile, anche mediante l’utilizzo di un apposito timbro; unitamente al CUP dovrà essere apposta la dicitura “Spesa richiesta a valere sul Bando Marchi Collettivi 2023 (Decreto direttoriale 0343846 del 13 novembre 2023 – G.U.R.I. n. 299 del 23 dicembre 2023)”.